La Corte di giustizia dell’UE e il Tribunale dell’UE hanno modificato i rispettivi regolamenti di procedura per attuare le modifiche dello Statuto della Corte di giustizia decise dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.
In questi link sono disponibili le nuove versioni delle istruzioni pratiche alle parti fornite dalla Corte per le cause proposte dinanzi ad essa (Corte/Il procedimento), nonché delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (Tribunale/Il procedimento).
In breve si riassumono le principali novità al regolamento di procedura della Corte di Giustizia dell’UE.
Sono state apportate modifiche alle domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale alla Corte al fine di determinare il giudice competente a esaminarle, le cui nuove disposizioni tendono a garantire un trattamento rapido e “coram populo” dei giudizi, nel senso che si prevede la pubblicazione in rete, entro un termine ragionevole dalla definizione della causa, delle osservazioni scritte depositate dagli interessati nei procedimenti pregiudiziali che saranno decisi a partire dal 1º settembre 2024, salvo obiezioni da parte di uno di questi ultimi.
Altre novità del regolamento di procedura della Corte hanno tenuto conto dell’esperienza acquisita durante la crisi sanitaria, prevedono la possibilità per le parti o i loro difensori di partecipare alle udienze in videoconferenza, oltre alle modifiche apportate in tema di protezione dei dati personali; di deposito e di notifica degli atti processuali.
Significativa è anche la funzione di “interpretazione autentica” assunta dalle modifiche del regolamento di procedura della Corte, che forniscono importanti chiarimenti su varie questioni pratiche relative alla fase scritta o orale del procedimento.
Quanto alle modifiche del regolamento di procedura del Tribunale, sono state apportate novità alla struttura e all’organizzazione con la costituzione di una Sezione intermedia composta di nove giudici (presieduta dal Vicepresidente della Tribunale), rispetto alle Sezioni ordinarie composte da cinque giudici e alla Grande Sezione composta da quindici giudici.
Le domande di pronuncia pregiudiziale saranno attribuite a Sezioni specializzate, mentre i giudici chiamati a svolgere le funzioni di Avvocato Generale nelle cause pregiudiziali saranno nominati dal Tribunale e assisteranno il Collegio giudicante in ciascuna causa pregiudiziale, replicando lo schema dei procedimenti dinanzi alla Corte.
Le altre principali modifiche del regolamento di procedura del Tribunale dell’UE possono essere così schematizzate:
- soppressione dei diritti di cancelleria per gli estratti del registro , per le copie degli atti processuali, nonché per le copie conformi delle ordinanze e delle sentenze;
- aggiornamento delle norme relative alle modalità di deposito e di notifica degli atti processuali con l’applicativo e-curia; questo punto è stato trattato anche dalla decisione del Tribunale del 10 luglio 2024 RG 209672024 scaricabile qui
- possibilità di procedere con una decisione semplificata per adottare misure procedurali che richiedevano finora l’emanazione di un’ordinanza (riapertura della fase orale e riunione di cause in assenza di domanda di trattamento riservato);
- limitazione del termine per introdurre un adattamento del ricorso qualora un atto di cui si chiede l’annullamento sia sostituito o modificato da un altro atto avente il medesimo oggetto;
- possibilità di adottare direttamente dal tribunale un mezzo istruttorio per chiedere informazioni o la produzione di un documento senza la previa adozione di una misura di organizzazione del procedimento;
- precisazione e razionalizzazione delle norme relative all’attribuzione a un collegio giudicante delle domande accessorie (rettifica, omessa pronuncia, opposizione a una sentenza pronunciata in contumacia, opposizione di terzo, interpretazione, revocazione, contestazione sulle spese).