La Grand Board dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), con la sentenza 16 maggio 2024 n. 264, ha negato la registrazione del marchio “COVIDIOT” poichè banalizzerebbe le opinioni sul Covid ed offenderebbe i valori morali fondamentali della società.
Il marchio “covidiot”, nato dalla combinazione di parole “Covid” e “Idiota”, secondo il Grand Board costituirebbe un insulto al “senso del pudore di chi ha una mentalità equa e giusta, in quanto scredita, tra l’altro, le persone che credono che tutte le misure attuate dalla maggior parte dei governi, come il blocco sociale o il mascheramento obbligatorio, siano mirate, proporzionate o addirittura necessarie”.
La richiesta di registrazione del segno “covidiot” era effettuata ai fini di commercializzazione di un gioco di società, In relazione al quale, in teoria, l’uso del marchio potrebbe essere socialmente appropriato poiché già utilizzato in modo libero e diffuso dai media e nei social network nel dibattito ideologico sulla pandemia “COVID-19″, in particolare dall’opinione pubblica, ma anche da giornalisti, opinionisti e da alcuni politici, così come pure l’arte e l’opinione sono protette dalla libertà di espressione e possono manifestarsi in qualunque forma, anche ironica, satirica o sprezzante.
Secondo la Grand Board -che nella decisione ha proceduto ad ampia analisi dell’art. 7 RMUE cit.- non sarebbe invocabile la disciplina sulla libertà di espressione e di parola (art. 10 CEDU e art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell’UE) nemmeno se il marchio contenga significati di cattivo gusto o relativi al dibattito politico, dal momento che, da una parte, il marchio “Covidiot” intende etichettare le persone in modo gravemente dispregiativo rispetto ai principi morali accettati dall’ordinamento europeo e, dall’altra, l’utilizzo del segno nella società e nel mercato è tendenzialmente libero e, quindi, non appropriabile da nessuno.
Il termine “covidiota” che si voleva registrare, pertanto, seppure entrato a far parte del linguaggio comune della discussione politica, comunque non permetterebbe una valutazione meno stringente della protezione del sistema dei marchi, che punta a tutelare l’interesse generale evitando di concedere un monopolio sull’uso commerciale di un segno contrario all’ordine pubblico o al buon costume (art. 7 par.1 lett. f RMUE).
La Grand Board ha poi precisato che l’offesa arrecata dal marchio “covidiot” sarebbe rivolta non solo ai destinatari dei prodotti e dei servizi oggetto del segno, ma anche ad altre persone che, senza essere interessate a tali prodotti, si imbattino con esso durante la loro vita quotidiana qualora siano fatti oggetto di pubblicità televisiva o indossati per strada su capi di abbigliamento o esposti in supermercati o grandi magazzini.
Dunque la decisione in commento ha rilevato la banalizzazione del Covid19, poiché il marchio di cui si chiedeva la registrazione “ridicolizza, in un contesto commerciale, una delle pandemie più letali e distruttive banalizzando così una tragedia ben nota”, dando l’impressione che fosse qualcosa da prendere “alla leggera”, che non fosse una “questione seria” e che, in quanto inserita in un gioco da tavolo, se ne potesse anche ridere.
E ciò andrebbe anche bene per un dibattito sociale ma non sarebbe ammissibile la registrazione come marchio commerciale che dileggia, a fini di lucro, la politica sanitaria adottata dall’UE, da non ridicolizzare per gli enormi sforzi adottati nel contrasto alla pandemia.
Perciò se è possibile ridicolizzare il COVID-19 e tutto quanto ad esso attinente in un contesto di dibattito sociale, sarebbe invece vietato trarre profitto dalla derisione a fini commerciali dell’ideologia e delle misure sanitarie adottate dall’UE.
Affermazione condivisibile per certi versi, se non fosse che altri marchi simili a “covidiot” sono stati registrati in passato: si pensi a “You’re An Idiot” (IR n. 1 489 107), “The Idiot Among Us” (IR n. 1 537 631), “American Idiot” (EUTM n. 4 148 052), “Air Hole Face Masks You Idiot” (EUTM n. 11 667 045) o “God’s Favorite Idiot” (EUTM n. 18 346 297).