Estratto dai tre articoli pubblicati su LaNuovaBussolaQuotidiana a firma del giornalista Andrea Zambrano https://lanuovabq.it/it/i-condizionamenti-della-cassazione-per-bocciare-le-cause-sui-vaccini https://lanuovabq.it/it/la-cassazione-dettava-la-linea-sugli-effetti-avversi-trascurabili https://lanuovabq.it/it/scudo-penale-per-rassicurare-i-medici-e-non-frenare-le-vaccinazioni Il documento è intitolato “La vaccinazione anti covid-19 e l’obbligo del Green pass nell’attuale quadro costituzionale e legislativo” ed è la relazione destinata ai giudici numero 103 su novità normativa del 28 ottobre 2021. Lo stesso documento, leggermente sintetizzato e integrato di alcune parti sulle normative relative al lavoro, si ritrova però con sensibili modifiche sul portale del Massimario nella raccolta delle pubblicazioni e degli atti relativi al 2021 (QUI, da pagina 116). Il documento è stato scritto a ottobre 2021, dunque nel pieno della campagna vaccinale con la somministrazione delle terze dosi, un periodo in cui la letteratura scientifica aveva già messo in guardia tanto sull’efficacia quanto sulla sicurezza dei vaccini, soprattutto a mRNA, e quando il farmaco Astrazeneca era già stato “scartato” dalla vaccinazione di massa per i problemi di trombosi che dava, mentre il IX° Report AIFA già indicava la presenza di 608 segnalazioni di decessi da vaccini covid19. Ma di questo, nel testo redatto dai giudici della Cassazione non c’è traccia. L’ultimo annuario pubblicato, quello del 2022 non contiene aggiornamenti sulla materia, quello del 2023, invece, non è stato ancora caricato sul portale, pertanto non è possibile ad ora sapere se nel frattempo sono usciti documenti aggiornati, ma quel che c’è è sufficiente per farsi un quadro di quello che i giudici hanno pensato e comprendere come è stata trattata nelle aule la questione “vaccini covid”. La relazione si divide in 8 paragrafi, che nella versione pubblicata sull’annuario, sono invece sei, ma entrambe portatrici delle medesime direttrici, di un percorso logico-giuridico offerto ai giudici per rigettare la maggior parte delle cause intentate dai cittadini contro le sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione inflitte in ragione del loro rifiuto di piegarsi alle ragioni del vincolo di solidarietà sociale, attuate con la chiamata alla vaccinazione obbligatoria. Il risultato è la totale cancellazione della libertà del singolo ad autodeterminarsi nella scelta delle cure a favore di una imposizione vaccinale che non funziona ed è pericolosa. Con questo “Vademecum”, infatti, il Massimario della Corte di Cassazione ribadisce la costituzionalità dell’obbligo mandando alla magistratura le istruzioni su come decidere le “cause covid”, con tanto di risposte preconfezionate da scrivere nelle sentenze a seconda del tipo di questione sollevata o eccezione proposta dai cittadini ricorrenti. Sulla base di assunti, poi, rivelatisi sbagliati, l’ufficio del Massimario della Cassazione ha guidato con il suo orientamento giudici e procure nelle cause legate al vaccino Covid-19. Vaccini sicuri ed efficaci per definizione; Costituzione rispettata per fede; obbligo giusto per sé e per gli altri; Solidarietà e fedeltà allo Stato sino al sacrificio. Non si tratta di giudici qualunque, bensì dei giudici del Massimario e dell’ufficio del ruolo della Corte di Cassazione, l’organo deputato alla revisione sistematica e analitica della giurisprudenza, che produce massime, relazioni e revisioni di tutto quello che viene proclamato in nome del popolo italiano. In poche parole: un prontuario o un vademecum per orientare le decisioni dei giudici inferiori sulle cause aventi ad oggetto le misure emergenziali, l’obbligo vaccinale e le caratteristiche dei vaccini anti covid-19 -che pure ha investito e sta investendo ancora oggi gli uffici delle procure e le aule di giustizia- affinché risultasse una unica conclusione: “è andato tutto bene”. Con premesse di questo tipo, indimostrate -e il più delle volte rivelatesi errate- il sistema giudiziario ha immesso nella gestione dei giudizi civili, penali e amministrativi le istruzioni per respingere ogni tipo di rivalsa di cittadini e lavoratori discriminati, danneggiati, resi invalidi e privi di green pass. Per i magistrati di Cassazione, infatti, qualunque pretesa di giustizia da parte di chi avesse subito danni o discriminazioni dalla campagna vaccinale e dall’imposizione delle limitazioni date dal Certificato verde, avrebbe dovuto essere cassata in partenza perché è tutto conforme alla Costituzione. Come? Proprio grazie ai “suggerimenti” su come comportarsi da parte del più alto organo di revisione della giustizia a tutti i colleghi togati chiamati a giudicare questa tipologia di cause seguendo una “corrente” trasversale, che parte dai tribunali sino al CSM, e che dopo la lettura del documento è difficile non etichettare come pro-vax. Con “suggerimenti” di questo tipo molte cause sono state archiviate o respinte da giudici che hanno tenuto conto della linea dettata dall’ufficio del Massimario. La relazione riconosce che «tutti gli atti normativi nella prima fase dell’emergenza, come la decretazione d’urgenza, i D.P.C.M. e le ordinanze del Ministero della Salute hanno determinato limitazioni anche a diritti e libertà costituzionali» con la «preoccupazione di autorevoli giuristi» per poi spostarsi sul difficile rapporto tra «obbligo ed onere di vaccinazione» che vengono definiti «espressione di un dovere di solidarietà del singolo verso la collettività» mentre il «rifiuto della vaccinazione» viene respinto sebbene «espressione del diritto del singolo all’autodeterminazione». Della serie: vaccinarsi per tutelare gli altri o non vaccinarsi per esaltare la propria singola autodeterminazione? Il concetto di autodeterminazione, chissà perché per altre materie come quella dell’aborto è considerato assoluto, qui si può tranquillamente bypassare: «L’autodeterminazione è certamente un bene prezioso, ma può andare incontro a limiti fondati sul dovere di solidarietà nell’interesse della collettività», scrivono i giudici. Tutta la relazione, infatti, insiste su questo duplice aspetto: il vaccino ha protetto se stessi e gli altri e quello della solidarietà vaccinale è un elemento indispensabile per poter giustificare l’aderenza al dettato Costituzionale, in particolare l’articolo 32. Se ne trova traccia in diversi passaggi. Laddove, ad esempio, i giudici ricordano che «per le vaccinazioni ricorrono le condizioni richieste per imporre un trattamento sanitario perché la loro finalità è quella di preservare dal contagio sia chi la riceve, sia gli altri ed in particolare coloro che non l’hanno ricevuta o non possono riceverla». Oppure quando, nel commentare il percorso argomentativo che portò nel 2018 la Consulta a dare il via libera alla Legge Lorenzin (che ha istituito l’obbligo pediatrico per sei vaccinazioni prima raccomandate ndr.), dice che «una legge impositiva non è incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a